Decisione cautelare del TAR e profilo locale
Il TAR del Lazio, Sezione Prima Ter, con ordinanza pubblicata il 27 agosto 2026 ha disposto la sospensione dell’efficacia di un provvedimento interdittivo adottato nei confronti di una società che opera nella provincia di Agrigento. Il provvedimento amministrativo era stato emesso a seguito di un procedimento originato dalla Prefettura di Agrigento e segnalato alla Struttura per la Prevenzione Antimafia, che aveva fatto ricorso agli strumenti previsti dagli articoli 84 e 91 del Codice antimafia.
Motivazioni e difesa
Il Collegio non si è pronunciato nel merito definitivo della controversia, ma ha ritenuto necessario un approfondimento istruttorio prima di assumere decisioni definitive. Tuttavia, è stato riconosciuto un periculum tale da giustificare una sospensione cautelare dell’interdittiva, in attesa del giudizio di merito.
“apprezzato favorevolmente il periculum”
La società interessata è stata assistita dagli avvocati Giovanni Puntarello, Marcello Consiglio e Riccardo Costa, che hanno contestato i presupposti alla base del provvedimento amministrativo.
Il nodo delle assunzioni da Favara
Tra gli elementi contestati dalla difesa vi è l’assunzione, da parte dell’impresa, di quattro lavoratori provenienti da Favara. Negli atti investigativi emerge il riferimento a un soggetto, Francesco Caramazza, ritenuto riconducibile alla criminalità organizzata, collegato per rapporti familiari ad alcuni dei neoassunti. Secondo l’Amministrazione, la quasi contemporaneità delle assunzioni e la permanenza dei lavoratori nell’organico aziendale avrebbero potuto essere indizi di un’influenza esterna sull’attività d’impresa.
La difesa, tuttavia, ha sottolineato l’assenza di elementi che dimostrino pressioni o condizionamenti concreti e ha documentato come i lavoratori interessati risultino privi di precedenti penali; inoltre è stato rappresentato che le assunzioni si spiegano con esigenze produttive legate all’aumento delle commesse nel periodo indicato, connesso a un forte incremento di lavoro.
Impatto e sviluppi per il territorio
La sospensione cautelare ha conseguenze pratiche immediate: l’impresa potrà proseguire, nelle more del giudizio, le normali attività che sarebbero risultate precluse dall’interdittiva. Sul piano locale, la vicenda riapre il dibattito sull’equilibrio fra tutela dell’ordine pubblico e diritto al lavoro e all’impresa, specialmente in un territorio come quello agrigentino dove la prevenzione antimafia rappresenta uno strumento frequentemente utilizzato dalle autorità amministrative.
- Stato attuale: sospensione cautelare ordinata dal TAR Lazio (27/08/2026).
- Origine del provvedimento: procedimento avviato dalla Prefettura di Agrigento e proposta della Struttura per la Prevenzione Antimafia.
- Punto controverso: assunzione di quattro lavoratori di Favara con legami familiari a una persona indicata negli atti investigativi.
| Data | Evento |
|---|---|
| Periodo antecedente | Procedure amministrative e adozione dell’interdittiva |
| 27 agosto 2026 | Ordinanza del TAR Lazio: sospensione cautelare dell’interdittiva |
| Fase successiva | Giudizio di merito al TAR per decidere sulla legittimità definitiva |
Nei prossimi mesi il procedimento di merito chiarirà se gli elementi amministrativi che hanno portato all’interdittiva resistono a un esame più approfondito. Per le imprese della provincia e per i lavoratori coinvolti, la decisione del TAR rappresenta una pausa che consente la prosecuzione dell’attività aziendale fino alla sentenza definitiva.
Ulteriori aggiornamenti seguiranno con lo svolgersi della fase istruttoria e delle eventuali udienze di merito.