Il panorama delle attrazioni per il tempo libero in Italia si arricchisce di una novità regolamentata: con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2026 del decreto del 20 luglio 2026 del ministero della Cultura, tra le «piccole attrazioni a funzionamento semplice» è stata inserita l'attrazione costituita da mini-imbarcazioni elettriche controllate da remoto che operano in vasche con circa 20–30 cm d'acqua.
Cosa prevede il decreto
La nuova disposizione chiarisce dove e come questi giochi possono essere installati: le consolle di comando potranno essere collocate nei parchi di divertimento, nei complessi di attrazioni e trattenimenti dello spettacolo viaggiante e su aree sia pubbliche sia private. Per procedere all'installazione sarà comunque necessario ottenere autorizzazione dal Comune presso il quale si intende operare.
Il modello di fruizione previsto è di tipo esclusivamente remoto: il giocatore non sale a bordo né entra in acqua, poiché il controllo avviene tramite un comando esterno. Il decreto motiva anche la classificazione come «piccola attrazione»: l'altezza dell'acqua richiesta non comporta rischio di annegamento o di immersione della persona. Inoltre, le parti elettriche devono funzionare a bassa tensione e risultare opportunamente protette e isolate.
Implicazioni pratiche per operatori e utenti
Per gli operatori dei parchi e dei complessi di intrattenimento questa novità apre possibilità di ampliamento dell'offerta con attrazioni relativamente semplici da gestire e con requisiti tecnici circoscritti. Tuttavia, l'obbligo di richiesta di autorizzazione comunale richiede attenzione alle normative locali e alle procedure amministrative.
- Autorizzazioni: domanda al Comune competente.
- Sicurezza: vasche con 20–30 cm d'acqua, parti elettriche a bassa tensione, isolamento e protezione.
- Fruizione: gioco esclusivamente da remoto, nessun contatto diretto con l'acqua.
La collocazione normativa e le altre categorie di attrazioni
L'elenco delle attrazioni è disciplinato dall'articolo 4 della legge 337/1968, che distingue tra piccole, medie e grandi attrazioni. Accanto alle mini-imbarcazioni radiocomandate, già rientrano nella stessa categoria attrazioni come il bigliardino e il pugnometro; tra le piccole attrazioni sono invece elencati il tiro al bersaglio e il tiro alla medaglia. Nelle categorie superiori figurano esempi di media e grande scala, quali autoscontri, giochi gonfiabili, minigolf e ottovolanti.
| Categoria | Esempi citati |
|---|---|
| Piccole attrazioni | Bigliardino, pugnometro, tiro al bersaglio, tiro alla medaglia, mini-navi radiocomandate |
| Medie attrazioni | Autoscontro fino a 20 vetture, giochi gonfiabili, labirinto di cristalli, minigolf, pista da pattinaggio, ruota panoramica fino a 12 m |
| Grandi attrazioni | Autoscontro oltre 20 vetture, go-kart, ottovolante, torre panoramica |
La definizione ufficiale delle categorie ha riflessi pratici su autorizzazioni, controlli tecnici, requisiti di sicurezza e responsabilità assicurative: l'inserimento delle mini-imbarcazioni nella categoria delle «piccole attrazioni» dovrebbe semplificare alcuni adempimenti rispetto a installazioni di più ampia scala, pur mantenendo obblighi di protezione elettrica e sicurezza per il pubblico.
Cosa significa per il pubblico
Per i visitatori si tratta di una nuova modalità di intrattenimento, pensata per chi desidera esperienze interattive ma a basso rischio: il gioco avviene da postazioni di controllo, senza contatto diretto con l'acqua o con il mezzo. Per chi organizza eventi itineranti e spettacoli viaggianti, la possibilità di collocare queste consolle anche su suolo pubblico può essere un'opportunità per diversificare l'offerta su piazze e aree temporanee, sempre previa autorizzazione comunale.
Resta ora da verificare l'iter attuativo nei singoli Comuni e le eventuali specifiche tecniche che gli enti locali potranno richiedere: il nuovo inserimento normativo, però, chiarisce da subito che le mini-navi radiocomandate sono riconosciute come attrazione a funzionamento semplice e regolata a livello nazionale.